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L'Ordinanza n. 5/2026 del Comune di Pratiglione stabilisce misure urgenti per la messa in sicurezza delle strade a seguito del forte maltempo

L'Ordinanza n. 5/2026 del Comune di Pratiglione stabilisce misure urgenti per la messa in sicurezza delle strade a seguito del forte maltempo avvenuto tra il 14 e il 18 marzo 2026. Ecco i punti principali che interessano direttamente i cittadini...
Data:

23 aprile 2026

Tempo di lettura:

1 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

L'Ordinanza n. 5/2026 del Comune di Pratiglione stabilisce misure urgenti per la messa in sicurezza delle strade a seguito del forte maltempo avvenuto tra il 14 e il 18 marzo 2026.

Ecco i punti principali che interessano direttamente i cittadini:
1. Obblighi per i Proprietari
Tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali devono garantire che la propria vegetazione non costituisca un pericolo. Nello specifico è richiesto di:
• Tagliare rami sporgenti e siepi che invadono la sede stradale.
• Rimuovere alberi caduti, pericolanti o instabili a causa del vento.
• Rispettare le distanze minime: fuori dai centri abitati, gli alberi devono essere mantenuti a una distanza non inferiore alla loro altezza massima e comunque ad almeno 6 metri dal confine stradale.
2. Scadenze e Potere Sostitutivo
• Termine per l'intervento autonomo: I cittadini hanno 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell'atto per intervenire a proprie spese.
• Intervento d'ufficio: Se il proprietario non interviene entro questo termine, il Comune procederà autonomamente ai lavori tramite ditte specializzate.
3. Costi e Compensazione (Legname)
In caso di intervento forzato da parte del Comune:
• Compensazione in natura: Il materiale legnoso derivante dal taglio verrà trattenuto dalle ditte esecutrici (Green & Wood o Impresa Forestale Val Gallenca) come pagamento integrale per il lavoro svolto.
• Assenza di oneri monetari: Questa modalità evita esborsi diretti dal bilancio comunale o costi monetari immediati per l'ente, ma il proprietario perde la proprietà del legname.
4. Responsabilità Civile e Penale
• Il proprietario del fondo rimane l'unico responsabile per eventuali danni a persone o cose causati dalla caduta della propria vegetazione o dalla mancata manutenzione.

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Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 23/04/2026 17:16:52

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